Decreto Rilancio: emersione dei rapporti di lavoro irregolari

09 / 06 / 2020

Il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, con l’obiettivo di regolarizzare i lavoratori italiani, comunitari e stranieri non comunitari.

LE ATTIVITÀ PER CUI È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE SONO:
• assistenza alla persona per sé stessi o di componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da handicap patologie che ne limitino l’autosufficienza;
• lavoro domestico di sostegno ai bisogni familiari;
• agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse.
Il rapporto di lavoro irregolare, oggetto di emersione deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA
Datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri in possesso di carta di soggiorno, che intendono concludere un contratto con cittadini presenti sul territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto irregolare in corso con cittadini stranieri. Il lavoratore straniero da regolarizzare deve essere presente in Italia prima dell’8 marzo dimostrandolo attraverso il rilievo delle impronte digitali, o in base alla dichiarazione di presenza, o di essere in possesso di attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020.

A CHI DEVONO ESSERE PRESENTATE LE DOMANDE
All’Inps per l’emersione di rapporti di lavoro di cittadini italiani o comunitari;
Allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura per le domande di emersione o stipula di contratti di soggiorno di lavoratori stranieri non comunitari;
In Questura per il rilascio di permessi di soggiorno temporanei ai lavoratori stranieri con contratto di lavoro scaduto dal 31 ottobre 2019 in poi.

PAGAMENTO CONTRIBUTI PER LA PROCEDURA
L’istanza è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500€ per ciascun lavoratore, sia per l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare riferito a cittadini italiani, che comunitari ed extracomunitari.
Per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro stipulato con un lavoratore extracomunitario è previsto il pagamento di un ulteriore contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui determinazione e le modalità di pagamento saranno stabilite con un prossimo Decreto interministeriale.

REQUISITI REDDITUALI DEL DATORE DI LAVORO
Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico, il reddito imponibile è di 20.000€ annui se composto da un solo percettore di reddito o non inferiore a €27.000 annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. I limiti di reddito, si intendono riferiti al nucleo familiare della persona che presenta l’istanza.
Al raggiungimento di detti limiti, possono concorrere i redditi del coniuge o dei parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi. Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro, può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale (assegno invalidità, indennità di accompagnamento).
La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro domestico affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza che effettua la dichiarazione di emersione di un unico addetto alla sua assistenza.

Il Decreto Rilancio ha previsto anche la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno temporanei a non comunitari.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO
Ha una durata di 6 mesi e viene riconosciuto a chi può dimostrare di aver lavorato in uno dei tre settori individuati dal decreto e a cui il permesso di soggiorno sia scaduto dal 31 ottobre 2019 in poi.

A CHI DEVONO ESSERE PRESENTATE LE DOMANDE
in Questura per il rilascio di permessi di soggiorno temporanei ai lavoratori stranieri con contratto di lavoro scaduto dal 31 ottobre 2019 in poi.

PAGAMENTO CONTRIBUTI PER LA PROCEDURA
Per i permessi temporanei, rivolti ai lavoratori a cui è scaduto il permesso di soggiorno dal 31 ottobre 2019 in poi, è previsto il pagamento di un contributo forfettario di 130€ a carico del lavoratore interessato.

Allegati

DIPARTIMENTO
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